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APPROFONDIMENTI

La responsabilità medica è la responsabilità del professionista sanitario, per colpa lieve e grave, per i danni causati al paziente. Il medico, infatti, nello svolgimento dell'attività potrebbe compiere "errori" ed omissioni, anche per colpa grave, in violazione degli obblighi inerenti la professione. 

La responsabilità medico-sanitaria è stata riformata dalla legge n. 24/2017, c.d. Legge Gelli-Bianco, con lo scopo di superare le incertezze del Decreto Balduzzi. Inoltre, la legge Gelli rende obbligatoria l'assicurazione per i medici, almeno per la colpa grave, e per tutto il comparto sanitario. Contempla anche il principio di sicurezza delle cure, il diritto della salute e il ruolo del risk management.

Ai fini assicurativi è importante individuare il "rapporto" tra medico e paziente. Conoscere il rapporto serve a capire se il medico necessiti di una polizza per la sola colpa grave o anche per colpa lieve. Ma in che modo? Occorre a tal proposito distinguere tra rapporto contrattuale e rapporto extracontrattuale.

La Legge Gelli e l'obbligo dell'assicurazione per i medici

Questionario Polizza RC Medico

Vi guidiamo nella compilazione del questionario

La compilazione del questionario per la stipulazione di polizze di responsabilità civile professionale per medici rappresenta un momento di fondamentale importanza poiché la correttezza delle informazioni riportate nel questionario costituisce una garanzia in merito alla validità della polizza professionale del Medico.

Il secondo rischio e la coassicurazione

Polizza Rc professionale Medici a secondo Rischio o in Coassicurazione

Polizza Rc professionale Medici a secondo Rischio o in Coassicurazione

La stipula di una polizza Rc professionale Medici deve sempre essere preceduta da una attenta valutazione delle condizioni di polizza che contraddistinguono le diverse proposte presenti nel Mercato Assicurativo.

Tale fase di confronto e valutazione  talvolta può dimostrarsi particolarmente complessa.

Assicurazione Colpa Grave Medici

Polizza per i medici ospedalieri

Assicurazione come da Legge Gelli L. 24/2017

Il medico dipendente ospedaliero di struttura pubblica o privata è manlevato dalla struttura sanitaria di appartenenza. Interviene l'ospedale in caso di richiesta di risarcimento per presunto errore professionale.

Da Aprile 2017 in poi tale copertura è disciplinata dalla legge Gelli, L. 24/2017. In precedenza per i medici dipendenti pubblici la copertura trovava origine dall’art. 21 del CCNL del 3 novembre 2005 - Area della dirigenza medico-veterinaria del SSN.

Per i medici dipendenti privati la copertura derivava dal CCNL AIOP (2002-2005).

L'eccezione della colpa grave

Il medico ospedaliero, sia di struttura pubblica che privata, “salvo le ipotesi di dolo e colpa grave” era ed è coperto dall’azienda sanitaria di appartenenza. Quindi se è vero che l'ospedale interviene in caso di colpa professionale del medico, occorre capire se la negligenza sia dovuta a colpa grave. Se sì, il medico dovrà personalmente pagare il danno salvo che sia assicurato con polizza ad hoc.

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