Polizza colpa grave medici e Legge Gelli
Rapporto contrattuale ed extracontrattuale
Con la legge Gelli ha rilevanza la natura del rapporto tra medico e paziente. Ai fini assicurativi è particolarmente importante stabilire se il rapporto tra medico e paziente sia contrattuale oppure extracontrattuale.
Tale distinzione riguarda i medici che lavorano nelle strutture sanitarie sia pubbliche, private, che accreditate. Parliamo di strutture di ogni tipo come cliniche, ospedali, poliambulatori, RSA, centri odontoiatrici, ecc.
Cosa significa rapporto contrattuale ed extracontrattuale
Rapporto contrattuale: medico e paziente hanno un rapporto diretto. Il paziente paga la prestazione direttamente al medico. Il medico esegue la sua prestazione direttamente al paziente. C’è un vincolo contrattuale tra medico e paziente.
Rapporto extracontrattuale: medico e paziente hanno un rapporto indiretto. Il paziente si rivolge alla struttura sanitaria che eroga la prestazione per il tramite del medico. C’è un rapporto contrattuale diretto tra medico e struttura ed un altro rapporto contrattuale tra paziente e struttura. Il pagamento del medico è a carico della struttura. La struttura è pagata dal paziente (se privata) o dall’Asl (se convenzionata).
Talvolta è configurabile un rapporto contrattuale tra medico e paziente anche se la prestazione del medico è eseguita all’interno di una struttura sanitaria. In questo caso la struttura fornisce solo le prestazioni di accoglienza, soggiorno, alberghiere. Il medico ha un rapporto diretto col paziente, fattura direttamente al paziente il suo onorario. Il paziente pertanto pagherà un importo alla struttura (es. giorni di pernottamento) ed un altro importo al medico per la prestazione professionale.
Rapporto extracontrattuale e colpa grave
Fatta tale premessa, la legge Gelli dispone che il medico che ha un rapporto extracontrattuale col paziente risponde civilmente per la sola Colpa Grave.
Il medico che ha un rapporto contrattuale col paziente, invece, risponde sia per la colpa lieve e sia per la colpa grave.
L’instaurazione del rapporto extracontrattuale col paziente potrà concretizzarsi:
- sia nel caso in cui il medico sia un libero professionista o convenzionato che fattura alla struttura,
- sia nel caso che sia un dipendente percettore di busta paga.
L'elemento importante è che non vi sia un'obbligazione di natura contrattuale e diretta tra medico e paziente.
Onere della prova e prescrizione
E' evidente che dal rapporto contrattuale emerge una responsabilità contrattuale. Da un rapporto extra-contrattuale deriva quindi una responsabilità extra-contrattuale.
Nel caso di una responsabilità contrattuale, il diritto del paziente di chiedere i danni si prescrive in 10 anni e l'onere della prova ricade sul medico che dovrà dimostrare che ha fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso invece di responsabilità extra-contrattuale la prescrizione invece si dimezza ed è quindi di 5 anni, l'onere della prova ricade sul paziente (o su i Suoi aventi causa).
E' evidente che una colpa con responsabilità extra-contrattuale produrrà effetti meno sfavorevoli al medico.
Le polizze di colpa grave
Nel mercato assicurativo esistono polizze limitate alla sola colpa grave in aderenza alla legge Gelli. Ma come funzionano?
Tali polizze hanno premi molto contenuti, e retroattività normalmente decennale, ma le coperture intervengono solo in determinati casi.
Per i dipendenti o collaboratori di Strutture Sanitarie Pubbliche, la copertura assicurativa interviene nel caso:
- di azione di rivalsa per colpa grave dell'Ente pubblico sul Medico per danni erariali dopo sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato.
- in cui l'Impresa di Assicurazione della Struttura Pubblica faccia rivalsa sul medico, sempre dopo sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato
- di segnalazione della Struttura Pubblica la medico di aver inoltrato alla Corte dei Conti informazioni su eventuali danni
- citazione in giudizio dinanzi alla Corte dei Conti
- di comunicazione della Struttura Pubblica o del suo Assicuratore di volersi rivalere sul medico per danni attribuibili a colpa grave
Invece per i dipendenti e i collaboratori di Strutture Sanitarie Private, la copertura interviene in caso di:
- rivalsa per colpa grave sul medico della struttura sanitaria privata o del suo assicuratore, dopo sentenza passata in giudicato di un Tribunale.
- di comunicazione della Struttura Privata o del suo Assicuratore di volersi rivalere sul medico per danni da colpa grave
Se un terzo (ad esempio il paziente) chiama in causa direttamente il medico, la polizza di colpa grave non interviene. Inoltre la polizza per colpa grave non interviene anche nel caso in cui vi sia una comunicazione ai sensi dell'art. 13, legge Gelli, nella quale la struttura sanitaria (pubblica o privata) comunica al medico che si è instaurato un giudizio (o trattative stragiudiziali) tra il danneggiato e la struttura.